
La Corte di cassazione chiarisce il proprietario di aree site in zone di ripopolamento e cattura di fauna selvatica ha diritto, in caso di danni subiti alle colture e provocati dalla stessa fauna selvatica, ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell’intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un “valore”, non si è in presenza di un risarcimento del danno da “fatto illecito”, ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività.
Qui il provvedimento integrale.
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