
Lo studio legale AdLaw Partners ha assistito con successo un’importante azienda agricola siciliana in un contenzioso in àmbito di responsabilità contrattuale derivante dall’inadempimento di obbligazioni scaturenti da un contratto di vendita di prodotti agricoli.
In particolare, i profili d’interesse affrontati hanno riguardato l’accertamento della qualità della merce venduta, la certificazione biologica della stessa, i termini e le modalità per la denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., nonché il riconoscimento delle fatture come prova sufficiente della pretesa creditoria avanzata dall’assistita.
Di seguito alcuni interessanti principi affermati dalla sentenza:
- nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945 c.c., comma 1;
- la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto.
Lo studio legale AdLaw Partners è specializzato nel supporto alle imprese per la corretta gestione, stragiudiziale e giudiziale, dei rapporti contrattuali, anche di diritto agrario.
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