
Il caso: l’interessato si poneva alla guida dell’autoveicolo in stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti, come emerso dai test effettuati, che evidenziavano la “non negatività” alla sostanza cannabinoidi (THC), con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale collidendo con altra vettura.
A seguito del sinistro, intervenivano sul posto sia i sanitari del 118, sia il nucleo antinfortunistica della Polizia Municipale.
Tuttavia, nonostante il livello di THC nel sangue dell’indagato, né la polizia giudiziaria, né i sanitari hanno riscontrato indicatori esterni dello stato di alterazione.
La consulenza tecnica di parte ha chiarito che “le indagini chimico-tossicologiche per la ricerca del THC eseguite nell’immediatezza dei fatti, risultano compatibili con un uso non recente e comunque riconducibile ad almeno ventiquattro ore prima rispetto agli accadimenti”.
Sulla scorta di questi elementi è stata disposta l’archiviazione e la patente è stata restituita al conducente.
Il principio: sulla corretta interpretazione e, quindi, sull’ambito di applicazione dell’art. 187 c.d.s. ha avuto modo di pronunciarsi la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 277 del 2004, la quale ha chiarito come la fattispecie penale prevista dall’art. 187 c.d.s. sia costituita dal concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche e, dall’altro, l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope) idonee a causare lo stato di alterazione.
Ne deriva che, affinché possa affermarsi la responsabilità dell’agente, non è sufficiente provare che egli abbia assunto stupefacenti, posto che è necessario appurare se il conducente abbia guidato “in stato di alterazione causato da tale assunzione” o meno.
La revoca della sospensione della patente: a seguito del provvedimento di archiviazione, l’interessato ha proposto istanza di revoca della sospensione della patente al Prefetto di Palermo.
Venuta meno la finalità cautelare della sospensione amministrativa del titolo di guida, il Prefetto ha revocato la sospensione della patente che è stata restituita al conducente.